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L'iscrizione all'albo agenti
REQUISITI PER
L'ISCRIZIONE
L'attività di agente e
rappresentante di commercio
può essere svolta
individualmente o in
società, in quest'ultimo
caso i requisiti previsti
per l'iscrizione devono
essere posseduti da tutti i
legali rappresentanti.
L'iscrizione al Ruolo sarà
accolto o respinto con
provvedimento dalla
presentazione della domanda.
REQUISITI GENERALI:
Essere maggiorenne;
essere cittadino italiano o
di uno degli stati membri
dell' Unione Europea o
straniero non comunitario;
residente in Italia munito
del permesso di soggiorno;
aver assolto gli obblighi
scolastici conseguendo il
relativo titolo (per i nati
prima dell' 1/1/1952 occorre
la licenza elementare,
mentre per i nati
successivamente la licenza
di scuola media).
REQUISITI MORALI:
Avere il godimento dei
diritti civili;
non essere stato interdetto
o inabilitato;
non essere stato dichiarato
fallito;
non essere stato condannato,
salvo che non sia stata
ottenuta la riabililazione,
per i seguenti delitti:
contro la Pubblica
Amministrazione, I'
amministrazione della
giustizia, la fede pubblica,
I' economia pubblica, I'
industria e il commercio,
omicidio volontario, furto,
rapina estorsione, truffa,
appropriazione indebita,
ricettazione e per ogni
altro delitto non colposo
per il quale la legge
preveda la pena della
reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e nel
massimo a cinque anni. La
riabilitazione viene
concessa dall' autorità
giudiziaria trascorsi 5 anni
dal giorno in cui la pena
principale è stata scontata,
o si è comunque estinta, se
il condannato ha dato prova
costante ed effettiva di
buona condotta;
non essere stato sottoposto
a misure di prevenzione
contro la delinquenza
mafiosa.
REQUISITI
PROFESSIONALI (è
sufficiente solo uno dei
seguenti requisiti):
Essere in possesso di
diploma di scuola secondaria
superiore con indirizzo
commerciale o di laurea in
materie commerciali o
giuridiche;
aver superato un corso
professionale riconosciuto
dalla Regione e organizzato
dalla Camera di Commercio
seguito da esame scritto ed
orale;
aver lavorato, per almeno
due anni negli ultimi
cinque:
A)come dipendente con
qualifica di addetto alla
vendita (1º o 2º livello del
contratto del Commercio; 6º
o 7º livello del contratto
dell'lndustria); nel caso di
viaggiatore piazzista va
bene qualsiasi livello;
B)essere stato titolare di
un' impresa che abbia svolto
attività di commercio o di
somministrazione alimenti e
bevande.
Normativa
Il contratto di agenzia
Il contratto di agenzia è disciplinato dal combinato
disposto dagli artt.
1742-1753 del Codice Civile,
modificato dal Decreto
legislativo 15/2/99 n. 65,
che adegua la normativa
dell’attività degli agenti
di commercio alla direttiva
CEE 86/653.
Art. 1742 (Nozione).
1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente
l'incarico di promuovere,
per conto dell'altra, verso
retribuzione, la conclusione
di contratti in una zona
determinata.
2. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna
parte ha diritto di ottenere
dall'altra un documento
dalla stessa sottoscritto
che riproduca il contenuto
del contratto e delle
clausole aggiuntive. Tale
diritto è irrinunciabile.
Art. 1743 (Diritto di
esclusiva).
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e
per lo stesso ramo di
attività, né l'agente può
assumere l'incarico di
trattare nella stessa zona e
per lo stesso ramo gli
affari di più imprese in
concorrenza tra loro.
Art. 1744 (Riscossioni).
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del
preponente. Se questa
facoltà gli è stata
attribuita, egli non può
concedere sconti o dilazioni
senza speciale
autorizzazione.
Art. 1745 (Rappresentanza
dell'agente).
1. Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del
contratto concluso per il
tramite dell'agente e i
reclami relativi alle
inadempienze contrattuali
sono validamente fatti
all'agente.
2. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari
nell'interesse del
preponente e presentare i
reclami che sono necessari
per la conservazione dei
diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 (Obblighi
dell'agente).
1. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli
interessi del preponente ed
agire con lealtà e buona
fede. In particolare deve
adempiere l'incarico
affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e
fornire al preponente le
informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, e ogni
altra informazione utile per
valutare la convenienza dei
singoli affari. E' nullo
ogni patto contrario.
2. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono
al commissionario ad
eccezione di quelli di cui
all'articolo 1736, in quanto
non siano esclusi dalla
natura del contratto di
agenzia.
3. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una
responsabilità, anche solo
parziale, per
l'inadempimento del terzo. E
però consentito alle parti
di concordare di volta in
volta la concessione di una
apposita garanzia da parte
dell'agente, purché ciò
avvenga con riferimento a
singoli affari,
individualmente determinati;
l'obbligo di garanzia
assunto dall'agente non sia
di ammontare più elevato
della provvigione che per
quell'affare l'agente
medesimo avrebbe diritto a
percepire; sia previsto per
l'agente un apposito
corrispettivo.
Art. 1747 (Impedimento
dell'agente).
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico
affidatogli deve dare
immediato avviso al
preponente. In mancanza è
obbligato al risarcimento
del danno.
Art. 1748 (Diritti
dell'agente).
1. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto
l'agente ha diritto alla
provvigione quando
l'operazione è stata
conclusa per effetto del suo
intervento.
2. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi
dal preponente con terzi che
l'agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per
affari dello stesso tipo o
appartenenti alla zona o
alla categoria o gruppo di
clienti riservati
all'agente, salvo che sia
diversamente pattuito.
3. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari
conclusi dopo la data di
scioglimento del contratto
se la proposta è pervenuta
al preponente o all'agente
in data antecedente o gli
affari sono conclusi entro
un termine ragionevole dalla
data di scioglimento del
contratto e la conclusione è
da ricondurre
prevalentemente all'attività
da lui svolta; in tali casi
la provvigione è dovuta solo
all'agente precedente, salvo
che da specifiche
circostanze risulti equo
ripartire la provvigione tra
gli agenti intervenuti.
4. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione
spetta all'agente dal
momento e nella misura in
cui il preponente ha
eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione in
base al contratto concluso
con il terzo. La provvigione
spetta all'agente, al più
tardi, inderogabilmente, dal
momento e nella misura in
cui il terzo ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la
prestazione qualora il
preponente avesse eseguito
la prestazione a suo carico.
5. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare,
in tutto o in parte,
esecuzione al contratto,
l'agente ha diritto, per la
parte ineseguita, ad una
provvigione ridotta nella
misura determinata dagli usi
o, in mancanza, dal giudice
secondo equità.
6. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse
solo nelle ipotesi e nella
misura in cui sia certo che
il contratto tra il terzo e
il preponente non avrà
esecuzione per cause non
imputabili al preponente. E'
nullo ogni patto più
sfavorevole all'agente.
7. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di
agenzia .
Art. 1749 (Obblighi del
preponente).
1. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede. Egli
deve mettere a disposizione
dell'agente la
documentazione necessaria
relativa ai beni o servizi
trattati e fornire
all'agente le informazioni
necessarie all'esecuzione
del contratto; in
particolare avvertire
l'agente, entro un termine
ragionevole, non appena
preveda che il volume delle
operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe
potuto normalmente
attendersi. Il preponente
deve inoltre informare
l'agente, entro un termine
ragionevole,
dell'accettazione o del
rifiuto o della mancata
esecuzione di un affare
procuratogli.
2. Il preponente consegna all'agente un estratto conto
delle provvigioni dovute al
più tardi l'ultimo giorno
del mese successivo al
trimestre nel corso del
quale esse sono maturate.
L'estratto conto indica gli
elementi essenziali in base
ai quali è stato effettuato
il calcolo delle
provvigioni. Entro il
medesimo termine le
provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate
all'agente.
3. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite
tutte le informazioni
necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni
liquidate ed in particolare
un estratto dei libri
contabili.
4. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del
presente articolo.
Art. 1750 (Durata del
contratto o recesso).
1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui
ad essere eseguito dalle
parti successivamente alla
scadenza del termine si
trasforma in contratto a
tempo indeterminato.
2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti può
recedere dal contratto
stesso dandone preavviso
all'altra entro un termine
stabilito.
3. Il termine di preavviso non può comunque essere
inferiore ad un mese per il
primo anno di durata del
contratto, a 2 mesi per il
secondo anno iniziato, a 3
mesi per il terzo anno
iniziato, a 4 mesi per il
quarto anno, a 5 mesi per il
quinto anno e a 6 mesi per
il sesto anno e per tutti
gli anni successivi.
4. Le parti possono concordare termini di preavviso di
maggiore durata, ma il
preponente non può osservare
un termine inferiore a
quello posto a carico
dell'agente.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del
termine di preavviso deve
coincidere con l'ultimo
giorno del mese di
calendario.
Art. 1751 (Indennità in caso
di cessazione del rapporto).
1. All'atto della cessazione del rapporto il preponente è
tenuto a corrispondere
all'agente un'indennità se
ricorrano le seguenti
condizioni:
- l'agente abbia
procurato nuovi clienti al
preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti
esistenti e il preponente
riceva ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti;
- il pagamento di
tale indennità sia equo,
tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, in
particolare delle
provvigioni che l'agente
perde e che risultano dagli
affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
- quando il
preponente risolve il
contratto per
un'inadempienza imputabile
all'agente, la quale, per la
sua gravità non consenta la
prosecuzione anche
provvisoria del rapporto;
- quando l'agente
recede dal contratto, a meno
che il recesso sia
giustificato da circostanze
attribuibili al preponente o
da circostanze attribuibili
all'agente, quali età,
infermità o malattia, per le
quali non può più essergli
ragionevolmente chiesta la
prosecuzione dell'attività;
- quando, ai sensi di
un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i
diritti e gli obblighi che
ha in virtù del contratto di
agenzia.
3. L'importo dell'indennità
non può superare una cifra
equivalente ad un'indennità
annua calcolata sulla base
della media annuale delle
retribuzioni riscosse
dall'agente negli ultimi 5
anni e, se il contratto
risale a meno di 5 anni,
sulla media del periodo in
questione.
4. La concessione dell'indennità non priva comunque
l'agente del diritto
all'eventuale risarcimento
dei danni.
5. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal
presente articolo se, nel
termine di un anno dallo
scioglimento del rapporto,
omette di comunicare al
preponente l'intenzione di
fare valere i propri
diritti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
inderogabili a svantaggio
dell'agente.
7. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per
morte dell'agente.
Art. 1751 bis (Patto di non
concorrenza).
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente
dopo lo scioglimento del
contratto deve farsi per
iscritto. Esso deve
riguardare la medesima zona,
clientela e genere di beni o
servizi per i quali era
stato concluso il contratto
di agenzia e la sua durata
non può eccedere i 2 anni
successivi all'estinzione
del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in
occasione della cessazione
del rapporto, la
corresponsione all'agente
commerciale di una indennità
di natura non provvigionale.
L'indennità va commisurata
alla durata, non superiore a
2 anni dopo l'estinzione del
contratto, alla natura del
contratto di agenzia e
all'indennità di fine
rapporto. La determinazione
della indennità in base ai
parametri di cui al
precedente periodo è
affidata alla contrattazione
tra le parti tenuto conto
degli accordi economici
nazionali di categoria. In
difetto di accordo
l'indennità è determinata
dal giudice in via
equitativa anche con
riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in
pendenza di contratto ed
alla loro incidenza sul
volume d'affari complessivo
nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un
solo preponente;
Art. 1752 (Agente con
rappresentanza).
Le disposizioni del presente capo si applicano anche
nell'ipotesi in cui
all'agente è conferita dal
preponente la rappresentanza
per la conclusione dei
contratti.
Art. 1753 (Agenti di
assicurazione).
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli
agenti di assicurazione, in
quanto non siano derogate
dalle norme corporative o
dagli usi e in quanto siano
compatibili con la natura
dell’attività assicurativa.
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Accordi economici collettivi
Accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la
disciplina dei rapporti di
agenzia e rappresentanza
commerciale nei settori
industriali e della
cooperazione
Art. 1 (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione).
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i
rappresentanti di commercio,
rappresentati dalle
Associazioni sindacali
contraenti e le aziende
industriali rappresentate
dalle Associazioni aderenti
alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana (Confindustria),
nonché gli Enti cooperativi
rappresentati dalla
Confederazione Cooperative
Italiane (Confcooperative).
Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e
1752 del codice civile,
indipendentemente dalla
qualifica o denominazione
usata dalle parti:
a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente
da una o più ditte di
promuovere la conclusione di
contratti in una determinata
zona;
b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato
stabilmente da una o più
ditte di concludere
contratti in nome delle
medesime in una determinata
zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in
forma autonoma ed
indipendente,
nell'osservanza delle
istruzioni impartite dal
preponente ai sensi
dell'art. 1746 del codice
civile, senza obblighi di
orario di lavoro e di
itinerari predeterminati. Le
istruzioni di cui all'art.
1746 del codice civile
devono tenere conto
dell'autonomia operativa
dell'agente o
rappresentante, il quale,
tenuto ad informare
costantemente la casa
mandante sulla situazione
del mercato in cui opera,
non è tenuto peraltro a
relazioni con periodicità
prefissata sulla esecuzione
delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi
per oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio delle
attività suddette, salve le
eccezioni e deroghe
espressamente previste
nell'accordo stesso, nonchè
a coloro che, in qualità di
agenti o rappresentanti,
hanno incarico di vendere
esclusivamente a privati
consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli
artt. 10 e 13 - non sono
vincolanti nel caso di
conferimento di mandato di
agenzia o rappresentanza a
coloro che svolgono anche il
commercio in proprio nello
stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che nella definizione di cui al
secondo comma, lett. a) e
b), rientrano anche gli
agenti e i rappresentanti di
commercio operanti in
"tentata vendita", a
condizione che vengano
rispettati i principi di
autonomia e indipendenza
nello svolgimento
dell'attività e che non
siano previsti obblighi di
orario di lavoro e di
itinerari predeterminati.
Art. 2 (Zona ed esclusiva - Variazioni).
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le
parti, di norma la ditta non
può valersi
contemporaneamente nella
stessa zona e per lo stesso
ramo di commercio di più
agenti o rappresentanti, nè
l'agente o rappresentante
può assumere l'incarico di
trattarvi gli affari di più
ditte che siano in
concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di
esclusiva per una sola
ditta, all'assunzione, da
parte dell'agente o
rappresentante,
dell'incarico di trattare
gli affari di più ditte non
in concorrenza tra di loro.
Nel caso in cui l'agente o
rappresentante non sia
vincolato dal patto di
esclusiva per una sola
ditta, egli resta libero di
assumere altri incarichi per
ditte che non siano in
concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e
della misura delle
provvigioni, esclusi i casi
di lieve entità
(intendendosi per lieve
entità le riduzioni, che
incidano fino al 5% del
valore delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante nell'anno
civile precedente la
variazione, ovvero nei 12
mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero),
possono essere realizzate
previa comunicazione scritta
all'agente o al
rappresentante da darsi
almeno 2 mesi prima (ovvero
4 mesi prima per gli agenti
e rappresentanti impegnati
ad esercitare la propria
attività esclusivamente per
una sola ditta), salvo
accordo scritto tra le parti
per una diversa decorrenza.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da
modificare sensibilmente il
contenuto economico del
rapporto (intendendosi per
variazione sensibile le
riduzioni superiori al 20%
del valore delle provvigioni
di competenza dell'agente
nell'anno civile precedente
la variazione, ovvero nei 12
mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero), il
preavviso scritto non potrà
essere inferiore a quello
previsto per la risoluzione
del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30
giorni, di non accettare le
variazioni che modifichino
sensibilmente il contenuto
economico del rapporto, la
comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la
cessazione del rapporto di
agenzia o rappresentanza, ad
iniziativa della casa
mandante.
L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un
periodo di dodici mesi sarà
da considerarsi come unica
variazione, per
l'applicazione del presente
articolo 2, sia ai fini
della richiesta del
preavviso di 2 o 4 mesi, sia
ai fini della possibilità di
intendere il rapporto
cessato ad iniziativa della
casa mandante.
Chiarimento a verbale all'articolo 2
In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo
del presente articolo, le
parti si danno atto che è da
escludersi la possibilità di
concorrenza quando
l'incarico conferito
all'agente o rappresentante
riguardi generi di prodotti
che per foggia, destinazione
e valore d'uso siano diversi
e infungibili tra di loro.
Art. 3 (Documenti - Campionario).
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o
rappresentante debbono
essere precisati per
iscritto, in un unico
documento, oltre al nome
delle parti, la zona
assegnata, i prodotti da
trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la
durata, quando questa non
sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito
l'esplicito riferimento alle
norme dell'accordo economico
collettivo in vigore e
successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì
previsto che il valore dello
stesso potrà essere
addebitato all'agente o
rappresentante in caso di
mancata o parziale
restituzione o di
danneggiamento.
Art. 4 (Tempo determinato).
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche
al contratto a tempo
determinato in quanto
compatibili con la natura
del rapporto, con
esclusione, comunque, delle
norme relative al preavviso
di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6
mesi, la casa mandante
comunicherà all'agente o
rappresentante, almeno 60
giorni prima della scadenza
del termine, l'eventuale
disponibilità al rinnovo o
proroga del mandato.
Art. 5 (Diritti e doveri delle parti).
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico,
deve tutelare gli interessi
del preponente ed agire con
lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in
conformità alle istruzioni
impartite dalla ditta e
fornire le informazioni
riguardanti le condizioni
del mercato nella zona
assegnatagli, nonché ogni
altra informazione utile al
preponente per valutare la
convenienza dei singoli
affari.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per
la ditta, nè di concedere
sconti o dilazioni, salvo
diverso accordo scritto.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria,
relativa ai beni o servizi
trattati e fornire
all'agente o rappresentante
le notizie utili a svolgere
nella maniera più producente
il proprio mandato. Il
preponente informerà altresì
l'agente o rappresentante
sul lancio di nuovi prodotti
e sulle nuove politiche di
vendita e avvertirà
l'agente, allorché preveda
che il volume delle
operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe
potuto normalmente
attendersi.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine
per l'accettazione o il
rifiuto, totale o parziale,
da parte del preponente
delle proposte d'ordine
trasmesse dall'agente. In
assenza nel contratto
individuale di espressa
previsione del termine di
cui sopra, le proposte
d'ordine si intenderanno
accettate, ai soli fini del
diritto alla provvigione, se
non rifiutate dal preponente
entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle
proposte stesse.
Art. 6 (Provvigioni).
Ai sensi dell'art. 1748 cod. civile, l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione,
determinata di norma in
misura percentuale, su tutti
gli affari conclusi durante
il rapporto, quando
l'operazione sia stata
conclusa per effetto del suo
intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno
stabiliti negli accordi tra
le parti; in ogni caso non
potranno essere dedotti
dall'importo a cui è
ragguagliata la provvigione
gli sconti di valuta
accordati per condizioni di
pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante
l'incarico continuativo di
riscuotere per conto della
casa, con responsabilità
dell'agente per errore
contabile, dovrà essere
stabilita una provvigione
separata, in relazione agli
affari per i quali sussista
l'obbligo della riscossione.
L'obbligo di stabilire la
provvigione separata di cui
trattasi non sussiste per il
caso in cui l'agente o
rappresentante svolga presso
i clienti della sua zona la
sola attività di recupero di
somme per le quali dai
clienti medesimi non siano
state rispettate le scadenze
di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante
l’incarico di coordinamento
di altri agenti in una
determinata area, purché sia
specificato nel contratto
individuale, dovrà essere
stabilito uno specifico
compenso aggiuntivo, in
forma non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la
esecuzione dell'affare si
effettui su accordo fra
fornitore ed acquirente per
consegne ripartite, la
provvigione sarà corrisposta
sugli importi delle singole
consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore,
qualora la perdita subita
dalla ditta sia inferiore
all'importo della
provvigione sulla quota
soluta, la ditta verserà
all'agente o rappresentante
la differenza. Tuttavia,
qualora l'insolvenza
parziale del compratore sia
inferiore al 15% del valore
del venduto, l'agente o
rappresentante avrà diritto
alla provvigione sulla quota
soluta.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per
gli affari che non hanno
avuto esecuzione per causa
imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli
affari di una ditta ha
diritto alla provvigione
anche per gli affari
conclusi senza suo
intervento, semprechè
rientranti nell'ambito del
mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare
interessino zone e/o clienti
affidati in esclusiva ad
agenti diversi, la relativa
provvigione verrà
riconosciuta all'agente, che
abbia effettivamente
promosso l'affare, salvo
diversi accordi fra le parti
per un'equa ripartizione
della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di
agenzia, l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione sugli
affari proposti prima della
risoluzione o cessazione del
contratto ed accettati dalla
ditta anche dopo tale data,
salvo, in ogni caso, le
disposizioni di cui ai commi
precedenti, e salvo
l'obbligo, per l'agente o
rappresentante, a richiesta
della ditta, di prestare
l'opera di sua competenza
per la completa o regolare
esecuzione degli affari in
corso.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli
affari proposti e conclusi
anche dopo lo scioglimento
del contratto, se la
conclusione è effetto
soprattutto dell'attività da
lui svolta ed essa avvenga
entro un termine ragionevole
dalla cessazione del
rapporto. A tal fine,
all'atto della cessazione
del rapporto, l'agente o
rappresentante relazionerà
dettagliatamente la
preponente sulle trattative
commerciali intraprese, ma
non concluse, a causa
dell’intervenuto
scioglimento del contratto
di agenzia. Qualora,
nell'arco di 4 mesi dalla
data di cessazione del
rapporto, alcune di tali
trattative vadano a buon
fine, l'agente avrà diritto
alle relative provvigioni,
come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale
ordine, inserito o meno
nella relazione dell'agente,
non potrà più essere
considerata conseguenza
dell'attività da lui svolta
e non sarà quindi
riconosciuta alcuna
provvigione. Sono fatti
comunque salvi gli accordi
fra le parti, che prevedano
un termine temporale diverso
o la ripartizione della
provvigione fra gli agenti
succedutisi nella zona ed
intervenuti per la
promozione e conclusione
dell'affare.
Art. 7 (Liquidazione delle provvigioni).
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla
fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato,
le ditte invieranno
all'agente o rappresentante
il conto delle provvigioni,
nonchè il relativo importo,
con l'adempimento delle
formalità richieste dalle
vigenti norme fiscali. In
caso di contestazione, la
ditta verserà le eventuali
ulteriori somme non oltre 30
giorni dalla definizione
della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme
dovute di oltre quindici
giorni, rispetto ai termini
di cui al precedente comma,
sarà tenuta a versare su
tali somme per tutti i
giorni di ritardo un
interesse in misura pari al
tasso ufficiale di
riferimento.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture
tramite l'agente o
rappresentante, essa deve
almeno alla fine di ogni
mese fornire all'agente o
rappresentante le copie
delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha
diritto ad anticipi, nel
corso del trimestre, nella
misura del 70% del suo
credito per tale titolo. Nel
caso in cui sia pattuito il
diritto alle provvigioni al
buon fine dell'affare, è
facoltà dell'agente o
rappresentante all'atto del
conferimento del mandato, di
chiedere, in alternativa al
criterio di cui sopra, la
liquidazione di anticipi
nella misura del 50% delle
provvigioni, che si
riferiscono ad affari con
pagamento non oltre 90
giorni, e nella misura del
35% delle provvigioni, che
si riferiscono ad affari con
pagamento oltre 90 giorni,
ma non oltre 120. Resta
fermo che l'agente o
rappresentante non ha
diritto ad anticipi, ove sia
debitore della ditta per
altro titolo.
Art. 8 (Rimborso spese).
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle
spese occasionate dalla sua
attività svolta ai sensi
dell'articolo 1 del presente
accordo, salvo patto in
contrario.
Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa
mandante, anche se a titolo
di rimborso o concorso
spese, per lo svolgimento
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale sono computabili
agli effetti dei vari
istituti contrattuali e
legali e sono soggette alla
contribuzione Enasarco.
Art. 9 (Termini di preavviso).
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo
indeterminato, la parte
recedente dovrà darne
comunicazione scritta
all'altra parte con un
preavviso della seguente
misura:
A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per
una sola ditta
- 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto;
- 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una
sola ditta
- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante,
la durata del preavviso sarà
di 5 o di 3 mesi, a seconda
che l'agente sia impegnato o
meno ad esercitare la sua
attività in esclusiva per
una sola ditta,
indipendentemente dalla
durata complessiva del
rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si
farà riferimento alla durata
complessiva del rapporto,
intendendosi il periodo
intercorso dalla stipula del
contratto fino al momento di
ricevimento della
comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di
preavviso possa coincidere
con uno qualsiasi dei giorni
di calendario, in rapporto
alla data di effettiva
ricezione della
comunicazione di recesso e
comunque nel rispetto della
durata del preavviso di cui
ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre
fine con effetto immediato
al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra
parte, in sostituzione del
preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari
a tanti dodicesimi delle
provvigioni liquidate
nell'anno solare precedente
(1 gennaio - 31 dicembre)
quanti sono i mesi di
preavviso dovuto ovvero una
somma a questa
proporzionale, in caso di
esonero da una parte del
preavviso. Qualora il
rapporto abbia avuto inizio
nel corso dell'anno solare
precedente, saranno
conteggiati i successivi
mesi dell'anno in corso per
raggiungere i dodici mesi di
riferimento. Ove più
favorevole, la media
retributiva per la
determinazione
dell'indennità di cui
trattasi sarà calcolata sui
dodici mesi immediatamente
precedenti la comunicazione
di recesso. Qualora il
rapporto abbia avuto una
durata inferiore a dodici
mesi, il detto computo si
effettuerà in base alla
media mensile delle
provvigioni liquidate
durante il rapporto stesso.
L'importo sostitutivo del
preavviso va computato su
tutte le somme corrisposte
in dipendenza del contratto
di agenzia, anche se a
titolo di rimborso o
concorso spese.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può
rinunciare in tutto o in
parte al preavviso, senza
obbligo di corrispondere la
somma di cui al comma che
precede, entro 30 giorni dal
ricevimento della predetta
comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il
rapporto prosegue
regolarmente, con tutti i
diritti e gli obblighi
connessi al mandato.
Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto).
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed
esaustiva applicazione
all'art. 1751 cod. civ.
anche in riferimento alle
previsioni dell’art. 17
della Direttiva CEE n.
86/653, individuando con
funzione suppletiva modalità
e criteri applicativi,
particolarmente per quanto
attiene alla determinazione
in concreto della misura
dell'indennità in caso di
cessazione del rapporto, e
introducendo nel contempo
condizioni di miglior favore
per gli agenti e
rappresentanti di commercio,
sia per quanto riguarda i
requisiti per il
riconoscimento
dell'indennità, sia per ciò
che attiene al limite
massimo dell'indennità,
stabilito dal terzo comma
del predetto art. 1751 cod.
civ.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di
scioglimento del contratto
sarà composta da 2
emolumenti: l'uno,
denominato indennità di
risoluzione del rapporto,
viene riconosciuto
all'agente o rappresentante
anche se non ci sia stato da
parte sua alcun incremento
della clientela e/o del
fatturato, e risponde
principalmente al criterio
dell'equità; l'altro,
denominato indennità
suppletiva di clientela, è
invece collegato
all'incremento della
clientela e/o del fatturato
e intende premiare
essenzialmente la
professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui
ai successivi capi I e II,
sarà computata su tutte le
somme, comunque denominate,
percepite dall'agente nel
corso del rapporto, nonché
sulle somme per le quali, al
momento della cessazione del
rapporto, sia sorto il
diritto al pagamento in
favore dell'agente o
rappresentante, anche se le
stesse non siano state in
tutto o in parte ancora
corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità stessa sarà
corrisposta agli eredi.
I) indennità di risoluzione del rapporto:
all’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o
rappresentante una
indennità, calcolata sulla
base delle provvigioni
annualmente maturate,
secondo le misure di seguito
riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA
SOLA DITTA
4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01
annui ed € 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui
ed € 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.
L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in
tutte le ipotesi di
cessazione del rapporto, ad
eccezione dello scioglimento
dello stesso ad iniziativa
della casa mandante
giustificata da una delle
fattispecie di sotto
elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva
per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal
preponente nell'apposito
fondo costituito presso la
Fondazione Enasarco, secondo
quanto previsto dalle norme
regolamentari di cui al
successivo articolo 16. Nel
medesimo regolamento saranno
altresì dettate le procedure
per il riaccredito in favore
della casa mandante degli
importi eventualmente già
accantonati al fondo stesso
ma non più spettanti
all’agente per il
verificarsi di una delle
ipotesi di decadenza di cui
sopra.
Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà
dell'accantonamento del Firr
presso la Fondazione
Enasarco, concordano di
procedere alla costituzione
di una commissione
paritetica, incaricata di
studiare e formulare
proposte sulla
trasformazione in senso
previdenziale dell'indennità
di cui al presente capo I.
Le risultanze dei lavori
della commissione paritetica
saranno sottoposte alle
parti stipulanti per le
determinazioni di competenza
entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
sarà corrisposta
direttamente dalla ditta
preponente all'agente o
rappresentante, in aggiunta
all'indennità di risoluzione
del rapporto, di cui al
precedente capo I, una
indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi
sull'ammontare globale delle
provvigioni e delle altre
somme corrisposte o comunque
dovute all'agente o
rappresentante fino alla
data di cessazione del
rapporto, secondo le
seguenti aliquote:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre
somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo
sulle provvigioni maturate
dal quarto anno (nel limite
massimo annuo di € 45.000,00
di provvigioni);
- ulteriore 0,50%
aggiuntivo sulle provvigioni
maturate dopo il sesto anno
compiuto (nel limite massimo
annuo di € 45.000,00 di
provvigioni).
B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla
precedente lett. A), sarà
riconosciuto all'agente o
rappresentante un ulteriore
importo a titolo di
indennità suppletiva di
clientela, a condizione che,
alla cessazione del
contratto, egli abbia
apportato nuovi clienti al
preponente e/o abbia
sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti
esistenti, in modo da
procurare al preponente
anche dopo la cessazione del
contratto sostanziali
vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti
misure:
- 1% sul valore annuo
dell'incremento delle
provvigioni, come
determinato ai sensi del
successivo articolo 11;
- 2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 100%;
- 3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 150%;
- 4% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 200%;
- 5% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 250%;
- 6% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 300%;
- 7% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 350%.
L'importo in questione non può comunque essere superiore
alla differenza tra
l'ammontare massimo previsto
dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
e la somma degli emolumenti
del capo I e del capo II,
lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici
di vendere esclusivamente a
privati consumatori,
l'ammontare annuo delle
provvigioni eccedenti la
misura del 12% viene preso
in considerazione ai fini
del calcolo dell'indennità
suppletiva di clientela, nel
limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se
il contratto si scioglie per
un fatto imputabile
all'agente o rappresentante.
Non si considerano fatto
imputabile all'agente o
rappresentante le dimissioni
dovute a invalidità
permanente e totale o
successive al conseguimento
della pensione di vecchiaia
(ENASARCO), sempreché tali
eventi si verifichino dopo
che il rapporto sia durato
almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà
riconosciuto, nei termini e
alle condizioni di cui
sopra, anche per lo
scioglimento del contratto a
termine, che sia stato
rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del
presente articolo verranno
riconosciuti all'agente o
rappresentante, anche nel
caso in cui eccedano
l'ammontare massimo
stabilito dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive
in materia di indennità per
la cessazione del rapporto
di agenzia sono applicative
della Direttiva CEE n.
86/653 e dell'art. 1751 c.c.,
ne rispettano la lettera e
lo spirito così come
perseguito dal legislatore
comunitario e nazionale e
costituiscono
complessivamente una
condizione di miglior favore
rispetto alla disciplina di
legge. Esse sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 11 (Individuazione del valore dell'incremento e del
relativo tasso).
Per individuare il valore reale dell'incremento della
clientela e/o del fatturato,
di cui al punto II), lett.
B), dell’articolo 10, da
parte dell'agente o
rappresentante, sarà preso
in considerazione il volume
complessivo dei guadagni
provvigionali e di ogni
altro compenso percepito
dall'agente e
rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si
applicano le aliquote di cui
al capo II, lett. B), si
determina in base alla
differenza tra i guadagni
complessivi risultanti dalle
ultime 4 liquidazioni
trimestrali e quelli
risultanti dalle prime 4
liquidazioni trimestrali
(applicandosi a questi
ultimi i coefficienti di
rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al
quale si individua
l'aliquota applicabile, si
determina commisurando
percentualmente all'importo
rivalutato delle prime 4
liquidazioni trimestrali il
valore differenziale
calcolato secondo quanto
disposto dal comma
precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le
parti direttamente
interessate possono
concordare di assumere, come
base di calcolo per la
determinazione del tasso di
incremento, il fatturato sul
quale sono state conteggiate
le prime 4 liquidazioni
trimestrali e il fatturato
sul quale sono state
calcolate le ultime 4
liquidazioni trimestrali. In
tal caso, il tasso finale di
incremento reale, di cui al
precedente comma, è
determinato in base alla
differenza tra il fatturato
relativo alle ultime 4
liquidazioni trimestrali e
il fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali (applicandosi a
quest'ultimo i coefficienti
di rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro),
commisurata percentualmente
al fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali rivalutato come
sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da più di 5 anni, il
valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi 2 anni di durata
del rapporto (otto
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al comma quarto - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
2 anni di durata del
rapporto (otto liquidazioni
trimestrali) ovvero del
relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da oltre dieci anni,
il valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi 3 anni di durata
del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al quarto comma - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
3 anni di durata del
rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali)
ovvero del relativo
fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai
precedenti commi va
effettuato in termini
omogenei. Pertanto, in caso
di variazioni in aumento o
in diminuzione intervenute
nel corso del rapporto e
riguardanti il territorio,
la clientela, i prodotti, le
provvigioni, gli effetti di
dette variazioni vanno
neutralizzati, non potendo
comportare né oneri né
vantaggi per nessuna delle
parti, ai fini specifici qui
considerati.
Norma transitoria agli articoli 10 e 11
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II,
lettera A), dell'articolo
10, si applicano sulle
provvigioni e le altre somme
di competenza dell'agente
dalla data del 1^ gennaio
2002 in poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale
in corso alla data di
sottoscrizione del presente
accordo economico collettivo
e stipulati prima del
gennaio 2001, come dato
iniziale di raffronto ai
fini dell'individuazione del
monte provvigionale
differenziale su cui
applicare le aliquote
percentuali di cui al capo
II, lett. B), dell'art. 10,
ed ai fini della
determinazione del tasso
reale finale di incremento
della clientela e/o del
fatturato, di cui alla
medesima disposizione, si
prenderanno in
considerazione le
provvigioni e gli altri
proventi risultanti dalle 4
liquidazioni trimestrali di
competenza dell'anno 2001 (o
le otto liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 2000 e 2001,
nell'ipotesi del quinto
comma dell'art. 11, o le
dodici liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 1999, 2000 e
2001, nell'ipotesi del sesto
comma dell'art. 11) ovvero i
relativi fatturati, nel caso
di opzione secondo quanto
previsto dal quarto comma
dell’articolo .
Art. 12 (Malattia ed infortunio).
In caso di malattia o infortunio dell'agente o
rappresentante che gli
impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il
rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta
della ditta preponente o
dell'agente o rappresentante
interessato, resterà sospeso
ad ogni effetto per la
durata massima di 6 mesi
nell'anno solare dall'inizio
della malattia o dalla data
dell'infortunio,
intendendosi che in tale
periodo la ditta si asterrà
dal procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza,
ammalato od infortunato,
deve consentire, nel corso
di predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirlo
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri e non
ha diritto a compensi sui
proventi degli affari
conclusi nel periodo stesso,
salvo pattuizioni
individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma
individuale o che siano soci
illimitatamente responsabili
di società di persone
(s.n.c. e s.a.s.) aventi per
oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale, si provvederà
alla stipulazione di una
polizza assicurativa,
tramite la Fondazione
ENASARCO, per coprire i
rischi derivanti da
infortunio e ricovero
ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo
le condizioni e i limiti
delle disposizioni
regolamentari allegate, che
formano parte integrante del
presente articolo, e
garantirà il trattamento di
seguito indicato,
indipendente e aggiuntivo
rispetto a quello
eventualmente erogato dalla
Fondazione ENASARCO con la
propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un
capitale di € 40.000,00;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione di un capitale
di € 50.000,00.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di
invalidità inferiore
all'81%, in relazione alla
percentuale riconosciuta
seconda la tabella INAIL,
purchè superiore al minimo
del 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia,
infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di
degenza domiciliare
successiva a ricovero per
intervento chirurgico o a
ricovero per infortunio, che
abbia comportato
l'applicazione di
ingessatura: corresponsione
di una diaria giornaliera di
€ 13,00, dal primo giorno di
degenza e fino ad un massimo
di 60 giorni per anno
assicurativo, fatta salva la
decorrenza iniziale della
copertura assicurativa per
la diaria stessa.
Gli oneri per stipulazione e la gestione della presente
polizza da parte della
Fondazione ENASARCO restano
a carico delle ditte
mandanti e sono coperti con
l'utilizzo di una quota
parte dell'interesse del 4%
di spettanza delle case
mandanti, di cui all'art.
16, comma 3, del presente
accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma
dell'art. 12, lett. a), b) e
c), avranno effetto dal
momento in cui l'Enasarco
avrà provveduto
all'adeguamento della
polizza assicurativa in
atto. Fino a quella data,
restano valide le misure
stabilite dall'articolo 12
dell'accordo economico
collettivo 16 novembre 1988.
Art. 13 (Gravidanza e puerperio).
In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o
rappresentante, il rapporto
resterà sospeso ad ogni
effetto, su richiesta
dell’agente o rappresentante
medesima, per un periodo di
otto mesi, all’interno dei
quali deve collocarsi la
data del parto, intendendosi
che in tale periodo la ditta
si asterrà dal procedere
alla risoluzione del
rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve
consentire, nel corso di
predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirla
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri. Non
ha inoltre diritto a
compensi sui proventi degli
affari che siano stati
promossi e portati a
conclusione direttamente
dall'azienda o dal sostituto
nel periodo stesso, fermo
restando il diritto alla
provvigione per quegli
ordini pervenuti durante il
periodo di astensione per
effetto dell’attività in
precedenza svolta
dall’agente o
rappresentante.
Art. 14 (Patto di non concorrenza postcontrattuale).
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando
quanto ivi stabilito, a
fronte del patto di non
concorrenza postcontrattuale
l'agente o rappresentante,
operante in forma
individuale o di società di
persone o di società di
capitali con un unico socio,
avrà diritto ad una
specifica indennità.
Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti
direttamente interessate, la
misura dell'indennità
spettante all'agente o
rappresentante per l'intera
durata massima (2 anni) del
patto di non concorrenza
viene determinata sulla base
della tabella allegata al
presente articolo. In caso
di patto di non concorrenza
di durata inferiore ai 2
anni, l'ammontare
dell'indennità indicata
nella tabella sarà ridotto,
in rapporto all'effettiva
durata del patto, sulla base
di un parametro del 40% per
il primo anno e del 60% per
il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media
annua delle provvigioni
spettanti negli ultimi 5
anni precedenti la
cessazione del rapporto
ovvero dalla media annua
calcolata sull'intero
rapporto, se questo abbia
avuto una durata inferiore a
5 anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non
motivate da inadempimento
del preponente né da
pensionamento di vecchiaia (Enasarco)
né da grave inabilità, che
non consenta più lo
svolgimento dell'attività,
la misura dell'indennità è
ridotta al 70%,
limitatamente al caso
dell’agente plurimandatario
e in relazione ad un mandato
che non rappresenti più del
25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad
esercitare la sua attività
in esclusiva per una sola
ditta, per il quale il
rapporto cessato valga
almeno l'80% del monte
provvigionale complessivo
spettante nel periodo di cui
al precedente terzo comma,
si applicheranno le misure
previste dalla tabella per
l'indennità del
monomandatario. L'agente o
rappresentante di commercio
che intenda avvalersi della
presente disposizione è
tenuto ad esibire, al
momento della cessazione del
rapporto, le scritture
contabili valide ai fini
fiscali, dalle quali risulti
il totale delle provvigioni
complessivamente percepite
in ciascuno degli anni presi
a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza,
l’agente o rappresentante
non ha diritto ad alcuna
indennità e pertanto dovrà
restituire al preponente gli
importi eventualmente già
percepiti a tale titolo.
Egli dovrà inoltre
corrispondere una penale di
ammontare non superiore al
50% dell’indennità di cui
alla Tabella allegata.
|
Ammontare totale
dell'indennità |
|
Anni di durata del
rapporto |
|
Monomandato |
Plurimandato |
|
Oltre 10 anni |
12 mensilità |
10 mensilità |
|
Oltre 5 e fino a 10 |
10 mensilità |
8 mensilità |
|
Fino a 5 anni |
8 mensilità |
6 mensilità |
Chiarimento a verbale
Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del
compenso del patto di non
concorrenza previsto
dall’art. 1751 bis del
codice civile è
complementare per l’agente
di commercio alla natura di
indennità prevista dall’art.
1751 del codice civile.
Art. 15 (Trattamento di previdenza).
In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo
economico 30 giugno 1938 e
alle norme dettate dal
regolamento delle attività
istituzionali della
Fondazione Enasarco,
deliberato dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente il
5 agosto 1998 e approvato
dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione
economica il 24 settembre
1998, il trattamento di
previdenza in favore degli
agenti e rappresentanti, i
cui rapporti siano regolati
dal presente accordo, viene
attuato mediante il
versamento, da parte delle
ditte, di un contributo del
5,75% sulle provvigioni
liquidate all'agente o
rappresentante e da un pari
contributo a carico
dell'agente o
rappresentante, che verrà
trattenuto dalle ditte
all'atto della liquidazione
delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni
liquidate nell'anno nel
limite di € 12.394,97,
ovvero nel limite di €
21.691,19, se l'agente o
rappresentante sia impegnato
ad esercitare in esclusiva
la sua attività per una sola
ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha
applicazione, a tutti gli
effetti, nei casi in cui le
attività di agenzia o
rappresentanza commerciale
siano esercitate da società
per azioni o da società a
responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al
versamento di un contributo
del 2% su tutte le
provvigioni corrisposte,
allo scopo di finanziare un
Fondo di assistenza in
favore degli agenti e
rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle
aziende per la previdenza si
intendono integralmente
soddisfatti, unitamente a
quelli per l'indennità, per
lo scioglimento del
contratto, come previsto
dall'art. 10, dalle
competenze spettanti agli
agenti e rappresentanti, in
dipendenza del trattamento
Enasarco, ai sensi dell'art.
12 dell'accordo 30 giugno
1938 e successivi
aggiornamenti.
Art. 16 (Iscrizione ENASARCO).
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e
rappresentanti all'Ente
nazionale assistenza agenti
e rappresentanti di
commercio (Enasarco) entro
30 giorni dall'inizio del
rapporto di agenzia e di
rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati
alla Fondazione Enasarco con
periodicità trimestrale,
secondo la normativa
vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di
cui all'art. 10, punto I),
verranno accantonata presso
l'Enasarco con le modalità
stabilite nel regolamento di
cui all'art. 23, a
condizione che l'Istituto si
impegni a riconoscere alle
aziende un interesse del 4%
annuo sulle somme
accantonate nonché a
rivalutare i conti
individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante
invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo
di previdenza dell'Enasarco
e di quelle accantonate
presso il FIRR, di
competenza dell'anno
precedente.
Art. 17 (Pattuizioni individuali).
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni
individuali eventualmente
più favorevoli per l'agente
o rappresentante.
Art. 18 (Controversie).
Le parti stipulanti si riservano di istituire una
commissione nazionale
paritetica per l'esame e la
definizione delle
controversie circa
l'interpretazione e
l'applicazione del presente
accordo.
Art. 19 (Procedure di conciliazione ed arbitrato).
Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di
conciliazione e arbitrato in
sede di stesura completa
dell'accordo economico
collettivo e delle relative
disposizioni regolamentari.
Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove
disposizioni, restano valide
le disposizione contenute
nell'art. 17 dell'accordo
economico collettivo del 16
novembre 1988.
Art. 20 (Decorrenza e durata).
Il presente accordo entra in vigore il 1º aprile 2002,
ferme restando le diverse
decorrenze specificamente
previste per determinati
istituti, e scadrà il 31
marzo 2005, salvo quanto
disposto dall'art. 21. Ove
non venga disdetto in forma
scritta da una delle parti
con un preavviso di 6 mesi,
si intenderà rinnovato di
anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a
che non sia sostituito da un
successivo accordo.
Art. 21 (Emanazione di norme di legge).
Qualora, in qualunque momento della durata del presente
accordo, venisse intrapresa
un'azione legislativa
tendente a modificare le
clausole dell'accordo
stesso, o che comunque
comporti oneri nuovi per le
ditte preponenti, le parti
si impegnano - su invito di
una di esse - a riunirsi
immediatamente per
concertarsi sui
provvedimenti da adottare
perchè la sostanza e lo
spirito del presente
accordo, ed in particolare
il complesso degli oneri da
esso derivanti, non
subiscano modificazioni.
Ove non si possibile raggiungere un accordo prima della
data della eventuale entrata
in vigore della nuova norma,
da tale ultima data il
presente accordo si
intenderà decaduto.
Art. 22 (Inscindibilità e incumulabilità).
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le
disposizioni del presente
accordo relative alla
indennità di scioglimento
del contratto ed alla
previdenza sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 23 (Regolamento indennità risoluzione fine rapporto).
Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un
apposito regolamento per
l'accantonamento ed il
versamento agli aventi
diritto dell'indennità per
la risoluzione del rapporto,
di cui al capo I dell'art.
10.
Art. 24 (Versamento contributo associativo).
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con
delega scritta, la casa
mandante provvederà a
trattenere sulle competenze
dell’agente o rappresentante
l’importo della quota
associativa e a versare
detto importo su apposito
conto corrente intestato
alle Organizzazioni
firmatarie, secondo le
indicazioni contenute nella
delega stessa.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente
o rappresentante, mediante
raccomandata da indirizzare
contestualmente
all’organizzazione sindacale
di appartenenza e alla casa
mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti
di commercio danno atto
all'altra parte contraente
che l'accordo economico
sottoscritto in pari data
rappresenta una disciplina
normativa e previdenziale
del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
che contempera le attuali
possibilità della economia
nazionale con le esigenze
della categoria
rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla
norma di cui all'art. 21
dell'accordo, in caso di
presentazione di progetti di
legge sulla materia, di
portare a conoscenza dei
presentatori stessi questo
loro apprezzamento sugli
accordi raggiunti in campo
sindacale, che essi
considerano lo strumento più
idoneo per la
regolamentazione dei
rapporti dei propri
associati con le case
mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di
incontrarsi, su richiesta di
una di esse, durante il
periodo di vigenza del
presente accordo, per
esaminare lo stato del
settore, le sue prospettive
nonchè le situazioni di
mercato, anche per i
riflessi che possano
determinarsi sulle
condizioni economiche,
sociali e professionali
della categoria degli agenti
e rappresentanti di
commercio.
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Accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la
disciplina dei rapporti di
agenzia e rappresentanza
commerciale nel settore
della piccola e media
industria
Art. 1 (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione).
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i
rappresentanti di commercio,
rappresentati dalle
Associazioni contraenti e le
aziende industriali,
rappresentate dalle API,
associazioni piccole e medie
industrie, aderenti alla
CONFAPI, Confederazione
italiana della piccola e
media industria.
Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e
1752 del codice civile,
indipendentemente dalla
qualifica o denominazione
usata dalle parti:
a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente
da una o più ditte di
promuovere la conclusione di
contratti in una determinata
zona;
b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato
stabilmente da una o più
ditte di concludere
contratti in nome delle
medesime in una determinata
zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in
forma autonoma ed
indipendente,
nell'osservanza delle
istruzioni impartite dal
preponente ai sensi
dell'art. 1746 del codice
civile, senza obblighi di
orario di lavoro e di
itinerari predeterminati. Le
istruzioni di cui all'art.
1746 del codice civile
devono tenere conto
dell'autonomia operativa
dell'agente o
rappresentante, il quale,
tenuto ad informare
costantemente la casa
mandante sulla situazione
del mercato in cui opera,
non è tenuto peraltro a
relazioni con periodicità
prefissata sulla esecuzione
delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi
per oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio delle
attività suddette, salve le
eccezioni e deroghe
espressamente previste
nell'accordo stesso, nonchè
a coloro che, in qualità di
agenti o rappresentanti,
hanno incarico di vendere
esclusivamente a privati
consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli
artt. 10 e 13 - non sono
vincolanti nel caso di
conferimento di mandato di
agenzia o rappresentanza a
coloro che svolgono anche il
commercio in proprio nello
stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che nella definizione di cui al
secondo comma, lett. a) e
b), rientrano anche gli
agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata
vendita", a condizione che
vengano rispettati i
principi di autonomia e
indipendenza nello
svolgimento dell'attività e
che non siano previsti
obblighi di orario di lavoro
e di itinerari
predeterminati.
Art. 2 (Zona ed esclusiva - Variazioni).
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le
parti, di norma la ditta non
può valersi
contemporaneamente nella
stessa zona e per lo stesso
ramo di commercio di più
agenti o rappresentanti, nè
l'agente o rappresentante
può assumere l'incarico di
trattarvi gli affari di più
ditte che siano in
concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di
esclusiva per una sola
ditta, all'assunzione, da
parte dell'agente o
rappresentante,
dell'incarico di trattare
gli affari di più ditte non
in concorrenza tra di loro.
Nel caso in cui l'agente o
rappresentante non sia
vincolato dal patto di
esclusiva per una sola
ditta, egli resta libero di
assumere altri incarichi per
ditte che non siano in
concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e
della misura delle
provvigioni, esclusi i casi
di lieve entità
(intendendosi per lieve
entità le riduzioni, che
incidano fino al 5% del
valore delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante nell'anno
civile precedente la
variazione, ovvero nei
dodici mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero),
possono essere realizzate
previa comunicazione scritta
all'agente o al
rappresentante da darsi
almeno 2 mesi prima (ovvero
4 mesi prima per gli agenti
e rappresentanti impegnati
ad esercitare la propria
attività esclusivamente per
una sola ditta), salvo
accordo scritto tra le parti
per una diversa decorrenza.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da
modificare sensibilmente il
contenuto economico del
rapporto (intendendosi per
variazione sensibile le
riduzioni superiori al 20%
del valore delle provvigioni
di competenza dell'agente
nell'anno civile precedente
la variazione, ovvero nei
dodici mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero), il
preavviso scritto non potrà
essere inferiore a quello
previsto per la risoluzione
del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30
giorni, di non accettare le
variazioni che modifichino
sensibilmente il contenuto
economico del rapporto, la
comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la
cessazione del rapporto di
agenzia o rappresentanza, ad
iniziativa della casa
mandante.
L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un
periodo di dodici mesi sarà
da considerarsi come unica
variazione, per
l'applicazione del presente
articolo 2, sia ai fini
della richiesta del
preavviso di 2 o 4 mesi, sia
ai fini della possibilità di
intendere il rapporto
cessato ad iniziativa della
casa mandante.
Chiarimento a verbale all'articolo 2
In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo
del presente articolo, le
parti si danno atto che è da
escludersi la possibilità di
concorrenza quando
l'incarico conferito
all'agente o rappresentante
riguardi generi di prodotti
che per foggia, destinazione
e valore d'uso siano diversi
e infungibili tra di loro.
Art. 3 (Documenti - Campionario).
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o
rappresentante debbono
essere precisati per
iscritto, in un unico
documento, oltre al nome
delle parti, la zona
assegnata, i prodotti da
trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la
durata, quando questa non
sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito
l'esplicito riferimento alle
norme dell'accordo economico
collettivo in vigore e
successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì
previsto che il valore dello
stesso potrà essere
addebitato all'agente o
rappresentante in caso di
mancata o parziale
restituzione o di
danneggiamento.
Art. 4 (Tempo determinato).
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche
al contratto a tempo
determinato in quanto
compatibili con la natura
del rapporto, con
esclusione, comunque, delle
norme relative al preavviso
di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6
mesi, la casa mandante
comunicherà all'agente o
rappresentante, almeno 60
giorni prima della scadenza
del termine, l'eventuale
disponibilità al rinnovo o
proroga del mandato.
Art. 5 (Diritti e doveri delle parti).
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico,
deve tutelare gli interessi
del preponente ed agire con
lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in
conformità alle istruzioni
impartite dalla ditta e
fornire le informazioni
riguardanti le condizioni
del mercato nella zona
assegnatagli, nonché ogni
altra informazione utile al
preponente per valutare la
convenienza dei singoli
affari.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per
la ditta, nè di concedere
sconti o dilazioni, salvo
diverso accordo scritto.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria,
relativa ai beni o servizi
trattati e fornire
all'agente o rappresentante
le notizie utili a svolgere
nella maniera più producente
il proprio mandato. Il
preponente informerà altresì
l'agente o rappresentante
sul lancio di nuovi prodotti
e sulle nuove politiche di
vendita e avvertirà
l'agente, allorché preveda
che il volume delle
operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe
potuto normalmente
attendersi.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine
per l'accettazione o il
rifiuto, totale o parziale,
da parte del preponente
delle proposte d'ordine
trasmesse dall'agente. In
assenza nel contratto
individuale di espressa
previsione del termine di
cui sopra, le proposte
d'ordine si intenderanno
accettate, ai soli fini del
diritto alla provvigione, se
non rifiutate dal preponente
entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle
proposte stesse.
Art. 6 (Provvigioni).
Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione,
determinata di norma in
misura percentuale, su tutti
gli affari conclusi durante
il rapporto, quando
l'operazione sia stata
conclusa per effetto del suo
intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno
stabiliti negli accordi tra
le parti; in ogni caso non
potranno essere dedotti
dall'importo a cui è
ragguagliata la provvigione
gli sconti di valuta
accordati per condizioni di
pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante
l'incarico continuativo di
riscuotere per conto della
casa, con responsabilità
dell'agente per errore
contabile, dovrà essere
stabilita una provvigione
separata, in relazione agli
affari per i quali sussista
l'obbligo della riscossione.
L'obbligo di stabilire la
provvigione separata di cui
trattasi non sussiste per il
caso in cui l'agente o
rappresentante svolga presso
i clienti della sua zona la
sola attività di recupero di
somme per le quali dai
clienti medesimi non siano
state rispettate le scadenze
di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante
l’incarico di coordinamento
di altri agenti in una
determinata area, purché sia
specificato nel contratto
individuale, dovrà essere
stabilito uno specifico
compenso aggiuntivo, in
forma non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la
esecuzione dell'affare si
effettui su accordo fra
fornitore ed acquirente per
consegne ripartite, la
provvigione sarà corrisposta
sugli importi delle singole
consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore,
qualora la perdita subita
dalla ditta sia inferiore
all'importo della
provvigione sulla quota
soluta, la ditta verserà
all'agente o rappresentante
la differenza. Tuttavia,
qualora l'insolvenza
parziale del compratore sia
inferiore al 15% del valore
del venduto, l'agente o
rappresentante avrà diritto
alla provvigione sulla quota
soluta.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per
gli affari che non hanno
avuto esecuzione per causa
imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli
affari di una ditta ha
diritto alla provvigione
anche per gli affari
conclusi senza suo
intervento, semprechè
rientranti nell'ambito del
mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare
interessino zone e/o clienti
affidati in esclusiva ad
agenti diversi, la relativa
provvigione verrà
riconosciuta all'agente, che
abbia effettivamente
promosso l'affare, salvo
diversi accordi fra le parti
per un'equa ripartizione
della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di
agenzia, l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione sugli
affari proposti prima della
risoluzione o cessazione del
contratto ed accettati dalla
ditta anche dopo tale data,
salvo, in ogni caso, le
disposizioni di cui ai commi
precedenti, e salvo
l'obbligo, per l'agente o
rappresentante, a richiesta
della ditta, di prestare
l'opera di sua competenza
per la completa o regolare
esecuzione degli affari in
corso.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli
affari proposti e conclusi
anche dopo lo scioglimento
del contratto, se la
conclusione è effetto
soprattutto dell'attività da
lui svolta ed essa avvenga
entro un termine ragionevole
dalla cessazione del
rapporto. A tal fine,
all'atto della cessazione
del rapporto, l'agente o
rappresentante relazionerà
dettagliatamente la
preponente sulle trattative
commerciali intraprese, ma
non concluse, a causa
dell’intervenuto
scioglimento del contratto
di agenzia. Qualora,
nell'arco di 4 mesi dalla
data di cessazione del
rapporto, alcune di tali
trattative vadano a buon
fine, l'agente avrà diritto
alle relative provvigioni,
come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale
ordine, inserito o meno
nella relazione dell'agente,
non potrà più essere
considerata conseguenza
dell'attività da lui svolta
e non sarà quindi
riconosciuta alcuna
provvigione. Sono fatti
comunque salvi gli accordi
fra le parti, che prevedano
un termine temporale diverso
o la ripartizione della
provvigione fra gli agenti
succedutisi nella zona ed
intervenuti per la
promozione e conclusione
dell'affare.
Art. 7 (Liquidazione delle provvigioni).
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla
fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato,
le ditte invieranno
all'agente o rappresentante
il conto delle provvigioni,
nonchè il relativo importo,
con l'adempimento delle
formalità richieste dalle
vigenti norme fiscali. In
caso di contestazione, la
ditta verserà le eventuali
ulteriori somme non oltre 30
giorni dalla definizione
della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme
dovute di oltre 15 giorni,
rispetto ai termini di cui
al precedente comma, sarà
tenuta a versare su tali
somme per tutti i giorni di
ritardo un interesse in
misura pari al tasso
ufficiale di riferimento.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture
tramite l'agente o
rappresentante, essa deve
almeno alla fine di ogni
mese fornire all'agente o
rappresentante le copie
delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha
diritto ad anticipi, nel
corso del trimestre, nella
misura del 70% del suo
credito per tale titolo. Nel
caso in cui sia pattuito il
diritto alle provvigioni al
buon fine dell'affare, è
facoltà dell'agente o
rappresentante all'atto del
conferimento del mandato, di
chiedere, in alternativa al
criterio di cui sopra, la
liquidazione di anticipi
nella misura del 50% delle
provvigioni, che si
riferiscono ad affari con
pagamento non oltre 90
giorni, e nella misura del
35% delle provvigioni, che
si riferiscono ad affari con
pagamento oltre 90 giorni,
ma non oltre 120. Resta
fermo che l'agente o
rappresentante non ha
diritto ad anticipi, ove sia
debitore della ditta per
altro titolo.
Art. 8 (Rimborso spese).
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle
spese occasionate dalla sua
attività svolta ai sensi
dell'articolo 1 del presente
accordo, salvo patto in
contrario.
Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa
mandante, anche se a titolo
di rimborso o concorso
spese, per lo svolgimento
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale sono computabili
agli effetti dei vari
istituti contrattuali e
legali e sono soggette alla
contribuzione Enasarco.
Art. 9 (Termini di preavviso).
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo
indeterminato, la parte
recedente dovrà darne
comunicazione scritta
all'altra parte con un
preavviso della seguente
misura:
A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per
una sola ditta
- 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto;
- 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una
sola ditta
- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante,
la durata del preavviso sarà
di 5 o di 3 mesi, a seconda
che l'agente sia impegnato o
meno ad esercitare la sua
attività in esclusiva per
una sola ditta,
indipendentemente dalla
durata complessiva del
rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si
farà riferimento alla durata
complessiva del rapporto,
intendendosi il periodo
intercorso dalla stipula del
contratto fino al momento di
ricevimento della
comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di
preavviso possa coincidere
con uno qualsiasi dei giorni
di calendario, in rapporto
alla data di effettiva
ricezione della
comunicazione di recesso e
comunque nel rispetto della
durata del preavviso di cui
ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre
fine con effetto immediato
al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra
parte, in sostituzione del
preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari
a tanti dodicesimi delle
provvigioni liquidate
nell'anno solare precedente
(1 gennaio - 31 dicembre)
quanti sono i mesi di
preavviso dovuto ovvero una
somma a questa
proporzionale, in caso di
esonero da una parte del
preavviso. Qualora il
rapporto abbia avuto inizio
nel corso dell'anno solare
precedente, saranno
conteggiati i successivi
mesi dell'anno in corso per
raggiungere i dodici mesi di
riferimento. Ove più
favorevole, la media
retributiva per la
determinazione
dell'indennità di cui
trattasi sarà calcolata sui
dodici mesi immediatamente
precedenti la comunicazione
di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a
dodici mesi, il detto
computo si effettuerà in
base alla media mensile
delle provvigioni liquidate
durante il rapporto stesso.
L'importo sostitutivo del
preavviso va computato su
tutte le somme corrisposte
in dipendenza del contratto
di agenzia, anche se a
titolo di rimborso o
concorso spese.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può
rinunciare in tutto o in
parte al preavviso, senza
obbligo di corrispondere la
somma di cui al comma che
precede, entro 30 giorni dal
ricevimento della predetta
comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il
rapporto prosegue
regolarmente, con tutti i
diritti e gli obblighi
connessi al mandato.
Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto).
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed
esaustiva applicazione
all'art. 1751 cod. civ.
anche in riferimento alle
previsioni dell’art. 17
della Direttiva CEE n.
86/653, individuando con
funzione suppletiva modalità
e criteri applicativi,
particolarmente per quanto
attiene alla determinazione
in concreto della misura
dell'indennità in caso di
cessazione del rapporto, e
introducendo nel contempo
condizioni di miglior favore
per gli agenti e
rappresentanti di commercio,
sia per quanto riguarda i
requisiti per il
riconoscimento
dell'indennità, sia per ciò
che attiene al limite
massimo dell'indennità,
stabilito dal terzo comma
del predetto art. 1751 cod.
civ.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di
scioglimento del contratto
sarà composta da due
emolumenti: l'uno,
denominato indennità di
risoluzione del rapporto,
viene riconosciuto
all'agente o rappresentante
anche se non ci sia stato da
parte sua alcun incremento
della clientela e/o del
fatturato, e risponde
principalmente al criterio
dell'equità; l'altro,
denominato indennità
suppletiva di clientela, è
invece collegato
all'incremento della
clientela e/o del fatturato
e intende premiare
essenzialmente la
professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui
ai successivi capi I e II,
sarà computata su tutte le
somme, comunque denominate,
percepite dall'agente nel
corso del rapporto, nonché
sulle somme per le quali, al
momento della cessazione del
rapporto, sia sorto il
diritto al pagamento in
favore dell'agente o
rappresentante, anche se le
stesse non siano state in
tutto o in parte ancora
corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità stessa sarà
corrisposta agli eredi.
I) indennità di risoluzione del rapporto:
all’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o
rappresentante una
indennità, calcolata sulla
base delle provvigioni
annualmente maturate,
secondo le misure di seguito
riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA
SOLA DITTA
4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01
annui ed € 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui
ed € 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.
L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in
tutte le ipotesi di
cessazione del rapporto, ad
eccezione dello scioglimento
dello stesso ad iniziativa
della casa mandante
giustificata da una delle
fattispecie di sotto
elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva
per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal
preponente nell'apposito
fondo costituito presso la
Fondazione Enasarco, secondo
quanto previsto dalle norme
regolamentari di cui al
successivo articolo 16. Nel
medesimo regolamento saranno
altresì dettate le procedure
per il riaccredito in favore
della casa mandante degli
importi eventualmente già
accantonati al fondo stesso
ma non più spettanti
all’agente per il
verificarsi di una delle
ipotesi di decadenza di cui
sopra.
Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà
dell'accantonamento del Firr
presso la Fondazione
Enasarco, concordano di
procedere alla costituzione
di una commissione
paritetica, incaricata di
studiare e formulare
proposte sulla
trasformazione in senso
previdenziale dell'indennità
di cui al presente capo I.
Le risultanze dei lavori
della commissione paritetica
saranno sottoposte alle
parti stipulanti per le
determinazioni di competenza
entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
sarà corrisposta
direttamente dalla ditta
preponente all'agente o
rappresentante, in aggiunta
all'indennità di risoluzione
del rapporto, di cui al
precedente capo I, una
indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi
sull'ammontare globale delle
provvigioni e delle altre
somme corrisposte o comunque
dovute all'agente o
rappresentante fino alla
data di cessazione del
rapporto e relative comunque
ad affari conclusi dopo il
1º luglio 1989, secondo le
seguenti aliquote:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre
somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto
anno (nel limite massimo
annuo di € 45.000,00 di
provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate
dopo il sesto anno compiuto
(nel limite massimo annuo di
€ 45.000,00 di provvigioni).
B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla
precedente lett. A), sarà
riconosciuto all'agente o
rappresentante un ulteriore
importo a titolo di
indennità suppletiva di
clientela, a condizione che,
alla cessazione del
contratto, egli abbia
apportato nuovi clienti al
preponente e/o abbia
sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti
esistenti, in modo da
procurare al preponente
anche dopo la cessazione del
contratto sostanziali
vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti
misure:
- 1% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni,
come determinato ai sensi
del successivo articolo 11;
- 2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 100%;
- 3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 150%;
- 4% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 200%;
- 5% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 250%;
- 6% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 300%;
- 7% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 350%.
L'importo in questione non può comunque essere superiore
alla differenza tra
l'ammontare massimo previsto
dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
e la somma degli emolumenti
del capo I e del capo II,
lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici
di vendere esclusivamente a
privati consumatori,
l'ammontare annuo delle
provvigioni eccedenti la
misura del 12% viene preso
in considerazione ai fini
del calcolo dell'indennità
suppletiva di clientela, nel
limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se
il contratto si scioglie per
un fatto imputabile
all'agente o rappresentante.
Non si considerano fatto
imputabile all'agente o
rappresentante le dimissioni
dovute a invalidità
permanente e totale o
successive al conseguimento
della pensione di vecchiaia
(ENASARCO), sempreché tali
eventi si verifichino dopo
che il rapporto sia durato
almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà
riconosciuto, nei termini e
alle condizioni di cui
sopra, anche per lo
scioglimento del contratto a
termine, che sia stato
rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del
presente articolo verranno
riconosciuti all'agente o
rappresentante, anche nel
caso in cui eccedano
l'ammontare massimo
stabilito dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive
in materia di indennità per
la cessazione del rapporto
di agenzia sono applicative
della Direttiva CEE n.
86/653 e dell'art. 1751 c.c.,
ne rispettano la lettera e
lo spirito così come
perseguito dal legislatore
comunitario e nazionale e
costituiscono
complessivamente una
condizione di miglior favore
rispetto alla disciplina di
legge. Esse sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 11 (Individuazione del valore dell'incremento e del
relativo tasso).
Per individuare il valore reale dell'incremento della
clientela e/o del fatturato,
di cui al punto II), lett.
B), dell’articolo 10, da
parte dell'agente o
rappresentante, sarà preso
in considerazione il volume
complessivo dei guadagni
provvigionali e di ogni
altro compenso percepito
dall'agente e
rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si
applicano le aliquote di cui
al capo II, lett. B), si
determina in base alla
differenza tra i guadagni
complessivi risultanti dalle
ultime 4 liquidazioni
trimestrali e quelli
risultanti dalle prime 4
liquidazioni trimestrali
(applicandosi a questi
ultimi i coefficienti di
rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al
quale si individua
l'aliquota applicabile, si
determina commisurando
percentualmente all'importo
rivalutato delle prime 4
liquidazioni trimestrali il
valore differenziale
calcolato secondo quanto
disposto dal comma
precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le
parti direttamente
interessate possono
concordare di assumere, come
base di calcolo per la
determinazione del tasso di
incremento, il fatturato sul
quale sono state conteggiate
le prime 4 liquidazioni
trimestrali e il fatturato
sul quale sono state
calcolate le ultime 4
liquidazioni trimestrali. In
tal caso, il tasso finale di
incremento reale, di cui al
precedente comma, è
determinato in base alla
differenza tra il fatturato
relativo alle ultime 4
liquidazioni trimestrali e
il fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali (applicandosi a
quest'ultimo i coefficienti
di rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro),
commisurata percentualmente
al fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali rivalutato come
sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da più di 5 anni, il
valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi due anni di durata
del rapporto (otto
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al comma quarto - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
due anni di durata del
rapporto (otto liquidazioni
trimestrali) ovvero del
relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da oltre dieci anni,
il valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi 3 anni di durata
del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al quarto comma - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
3 anni di durata del
rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali)
ovvero del relativo
fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai
precedenti commi va
effettuato in termini
omogenei. Pertanto, in caso
di variazioni in aumento o
in diminuzione intervenute
nel corso del rapporto e
riguardanti il territorio,
la clientela, i prodotti, le
provvigioni, gli effetti di
dette variazioni vanno
neutralizzati, non potendo
comportare né oneri né
vantaggi per nessuna delle
parti, ai fini specifici qui
considerati.
Norma transitoria agli articoli 10 e 11
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II,
lettera A), dell'articolo
10, si applicano sulle
provvigioni e le altre somme
di competenza dell'agente
dalla data del 1^ gennaio
2002 in poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale
in corso alla data di
sottoscrizione del presente
accordo economico collettivo
e stipulati prima del
gennaio 2001, come dato
iniziale di raffronto ai
fini dell'individuazione del
monte provvigionale
differenziale su cui
applicare le aliquote
percentuali di cui al capo
II, lett. B), dell'art. 10,
ed ai fini della
determinazione del tasso
reale finale di incremento
della clientela e/o del
fatturato, di cui alla
medesima disposizione, si
prenderanno in
considerazione le
provvigioni e gli altri
proventi risultanti dalle 4
liquidazioni trimestrali di
competenza dell'anno 2001 (o
le otto liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 2000 e 2001,
nell'ipotesi del quinto
comma dell'art. 11, o le
dodici liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 1999, 2000 e
2001, nell'ipotesi del sesto
comma dell'art. 11) ovvero i
relativi fatturati, nel caso
di opzione secondo quanto
previsto dal quarto comma
dell’articolo 11.
Art. 12 (Malattia ed infortunio).
In caso di malattia o infortunio dell'agente o
rappresentante che gli
impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il
rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta
della ditta preponente o
dell'agente o rappresentante
interessato, resterà sospeso
ad ogni effetto per la
durata massima di 6 mesi
nell'anno solare dall'inizio
della malattia o dalla data
dell'infortunio,
intendendosi che in tale
periodo la ditta si asterrà
dal procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza,
ammalato od infortunato,
deve consentire, nel corso
di predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirlo
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri e non
ha diritto a compensi sui
proventi degli affari
conclusi nel periodo stesso,
salvo pattuizioni
individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma
individuale o che siano soci
illimitatamente responsabili
di società di persone
(s.n.c. e s.a.s.) aventi per
oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale, si provvederà
alla stipulazione di una
polizza assicurativa,
tramite la Fondazione
ENASARCO, per coprire i
rischi derivanti da
infortunio e ricovero
ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo
le condizioni e i limiti
delle disposizioni
regolamentari allegate, che
formano parte integrante del
presente articolo, e
garantirà il trattamento di
seguito indicato,
indipendente e aggiuntivo
rispetto a quello
eventualmente erogato dalla
Fondazione ENASARCO con la
propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio:
liquidazione di un capitale di € 40.000,00;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione di un capitale di € 50.000,00.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di
invalidità inferiore
all'81%, in relazione alla
percentuale riconosciuta
seconda la tabella INAIL,
purchè superiore al minimo
del 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia,
infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di
degenza domiciliare
successiva a ricovero per
intervento chirurgico o a
ricovero per infortunio, che
abbia comportato
l'applicazione di
ingessatura:
corresponsione di una diaria giornaliera di € 13,00, dal
primo giorno di degenza e
fino ad un massimo di 60
giorni per anno
assicurativo, fatta salva la
decorrenza iniziale della
copertura assicurativa per
la diaria stessa.
Gli oneri per stipulazione e la gestione della presente
polizza da parte della
Fondazione ENASARCO restano
a carico delle ditte
mandanti e sono coperti con
l'utilizzo di una quota
parte dell'interesse del 4
di spettanza delle case
mandanti, di cui all'art.
16, comma 3, del presente
accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma
dell'art. 12, lett. a), b) e
c), avranno effetto dal
momento in cui l'Enasarco
avrà provveduto
all'adeguamento della
polizza assicurativa in
atto. Fino a quella data,
restano valide le misure
stabilite dall'articolo 12
dell'accordo economico
collettivo 25 luglio 1989.
Art. 13 (Gravidanza e puerperio).
In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o
rappresentante, il rapporto
resterà sospeso ad ogni
effetto, su richiesta
dell’agente o rappresentante
medesima, per un periodo di
otto mesi, all’interno dei
quali deve collocarsi la
data del parto, intendendosi
che in tale periodo la ditta
si asterrà dal procedere
alla risoluzione del
rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve
consentire, nel corso di
predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirla
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri. Non
ha inoltre diritto a
compensi sui proventi degli
affari che siano stati
promossi e portati a
conclusione direttamente
dall'azienda o dal sostituto
nel periodo stesso, fermo
restando il diritto alla
provvigione per quegli
ordini pervenuti durante il
periodo di astensione per
effetto dell’attività in
precedenza svolta
dall’agente o
rappresentante.
Art. 14 (Patto di non concorrenza postcontrattuale).
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando
quanto ivi stabilito, a
fronte del patto di non
concorrenza postcontrattuale
l'agente o rappresentante,
operante in forma
individuale o di società di
persone o di società di
capitali con un unico socio,
avrà diritto ad una
specifica indennità.
Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti
direttamente interessate, la
misura dell'indennità
spettante all'agente o
rappresentante per l'intera
durata massima (due anni)
del patto di non concorrenza
viene determinata sulla base
della tabella allegata al
presente articolo. In caso
di patto di non concorrenza
di durata inferiore ai due
anni, l'ammontare
dell'indennità indicata
nella tabella sarà ridotto,
in rapporto all'effettiva
durata del patto, sulla base
di un parametro del 40% per
il primo anno e del 60% per
il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media
annua delle provvigioni
spettanti negli ultimi 5
anni precedenti la
cessazione del rapporto
ovvero dalla media annua
calcolata sull'intero
rapporto, se questo abbia
avuto una durata inferiore a
5 anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non
motivate da inadempimento
del preponente né da
pensionamento di vecchiaia (Enasarco)
né da grave inabilità, che
non consenta più lo
svolgimento dell'attività,
la misura dell'indennità è
ridotta al 70%,
limitatamente al caso
dell’agente plurimandatario
e in relazione ad un mandato
che non rappresenti più del
25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad
esercitare la sua attività
in esclusiva per una sola
ditta, per il quale il
rapporto cessato valga
almeno l'80% del monte
provvigionale complessivo
spettante nel periodo di cui
al precedente terzo comma,
si applicheranno le misure
previste dalla tabella per
l'indennità del
monomandatario. L'agente o
rappresentante di commercio
che intenda avvalersi della
presente disposizione è
tenuto ad esibire, al
momento della cessazione del
rapporto, le scritture
contabili valide ai fini
fiscali, dalle quali risulti
il totale delle provvigioni
complessivamente percepite
in ciascuno degli anni presi
a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza,
l’agente o rappresentante
non ha diritto ad alcune
indennità e pertanto dovrà
restituire al preponente gli
importi eventualmente già
percepiti a tale titolo.
Egli dovrà inoltre
corrispondere una penale di
ammontare non superiore al
50% dell’indennità di cui
alla Tabella allegata.
|
Ammontare totale
dell'indennità |
|
Anni di durata del
rapporto |
|
Monomandato |
Plurimandato |
|
Oltre 10 anni |
12 mensilità |
10 mensilità |
|
Oltre 5 e fino a 10 |
10 mensilità |
8 mensilità |
|
Fino a 5 anni |
8 mensilità |
6 mensilità |
Art. 15 (Trattamento di previdenza).
In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo
economico 30 giugno 1938 e
alle norme dettate dal
regolamento delle attività
istituzionali della
Fondazione Enasarco,
deliberato dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente il
5 agosto 1998 e approvato
dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione
economica il 24 settembre
1998, il trattamento di
previdenza in favore degli
agenti e rappresentanti, i
cui rapporti siano regolati
dal presente accordo, viene
attuato mediante il
versamento, da parte delle
ditte, di un contributo del
5,75% (attualmente del
6,75%) sulle provvigioni
liquidate all'agente o
rappresentante e da un pari
contributo a carico
dell'agente o
rappresentante, che verrà
trattenuto dalle ditte
all'atto della liquidazione
delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni
liquidate nell'anno nel
limite di € 12.394,97,
ovvero nel limite di €
21.691,19, se l'agente o
rappresentante sia impegnato
ad esercitare in esclusiva
la sua attività per una sola
ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha
applicazione, a tutti gli
effetti, nei casi in cui le
attività di agenzia o
rappresentanza commerciale
siano esercitate da società
per azioni o da società a
responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al
versamento di un contributo
del 2% su tutte le
provvigioni corrisposte,
allo scopo di finanziare un
Fondo di assistenza in
favore degli agenti e
rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle
aziende per la previdenza si
intendono integralmente
soddisfatti, unitamente a
quelli per l'indennità, per
lo scioglimento del
contratto, come previsto
dall'art. 10, dalle
competenze spettanti agli
agenti e rappresentanti, in
dipendenza del trattamento
Enasarco, ai sensi dell'art.
12 dell'accordo 30 giugno
1938 e successivi
aggiornamenti.
Art. 16 (Iscrizione ENASARCO).
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e
rappresentanti all'Ente
nazionale assistenza agenti
e rappresentanti di
commercio (Enasarco) entro
30 giorni dall'inizio del
rapporto di agenzia e di
rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati
alla Fondazione Enasarco con
periodicità trimestrale,
secondo la normativa
vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di
cui all'art. 10, punto I),
verranno accantonata presso
l'Enasarco con le modalità
stabilite nel regolamento di
cui all'art. 23, a
condizione che l'Istituto si
impegni a riconoscere alle
aziende un interesse del 4%
annuo sulle somme
accantonate nonché a
rivalutare i conti
individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante
invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo
di previdenza dell'Enasarco
e di quelle accantonate
presso il FIRR, di
competenza dell'anno
precedente.
Art. 17 (Pattuizioni individuali).
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni
individuali eventualmente
più favorevoli per l'agente
o rappresentante.
Art. 18 (Controversie).
Le parti stipulanti si riservano di istituire una
commissione nazionale
paritetica per l'esame e la
definizione delle
controversie circa
l'interpretazione e
l'applicazione del presente
accordo.
Art. 19 (Procedure di conciliazione ed arbitrato).
Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di
conciliazione e arbitrato in
sede di stesura completa
dell'accordo economico
collettivo e delle relative
disposizioni regolamentari.
Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove
disposizioni, restano valide
le disposizione contenute
nell'art. 17 dell'accordo
economico collettivo del 25
luglio 1989.
Art. 20 (Decorrenza e durata).
Il presente accordo entra in vigore il 1º aprile 2002,
ferme restando le diverse
decorrenze specificamente
previste per determinati
istituti, e scadrà il 31
marzo 2005, salvo quanto
disposto dall'art. 21. Ove
non venga disdetto in forma
scritta da una delle parti
con un preavviso di 6 mesi,
si intenderà rinnovato di
anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a
che non sia sostituito da un
successivo accordo.
Art. 21 (Emanazione di norme di legge).
Qualora, in qualunque momento della durata del presente
accordo, venisse intrapresa
un'azione legislativa
tendente a modificare le
clausole dell'accordo
stesso, o che comunque
comporti oneri nuovi per le
ditte preponenti, le parti
si impegnano - su invito di
una di esse - a riunirsi
immediatamente per
concertarsi sui
provvedimenti da adottare
perchè la sostanza e lo
spirito del presente
accordo, ed in particolare
il complesso degli oneri da
esso derivanti, non
subiscano modificazioni.
Ove non si possibile raggiungere un accordo prima della
data della eventuale entrata
in vigore della nuova norma,
da tale ultima data il
presente accordo si
intenderà decaduto.
Art. 22 (Inscindibilità e incumulabilità).
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le
disposizioni del presente
accordo relative alla
indennità di scioglimento
del contratto ed alla
previdenza sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 23 (Regolamento indennità risoluzione fine rapporto).
Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un
apposito regolamento per
l'accantonamento ed il
versamento agli aventi
diritto dell'indennità per
la risoluzione del rapporto,
di cui al capo I dell'art.
10.
Art. 24 (Versamento contributo associativo).
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con
delega scritta la casa
mandante provvederà a
trattenere sulle competenze
dell’agente o rappresentante
l’importo della quota
associativa e a versare
detto importo su apposito
conto corrente intestato
alle Organizzazioni
firmatarie, secondo le
indicazioni contenute nella
delega stessa.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente
o rappresentante, mediante
raccomandata da indirizzare
contestualmente
all’organizzazione sindacale
di appartenenza e alla casa
mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti
di commercio danno atto
all'altra parte contraente
che l'accordo economico
sottoscritto in pari data
rappresenta una disciplina
normativa e previdenziale
del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
che contempera le attuali
possibilità della economia
nazionale con le esigenze
della categoria
rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla
norma di cui all'art. 21
dell'accordo, in caso di
presentazione di progetti di
legge sulla materia, di
portare a conoscenza dei
presentatori stessi questo
loro apprezzamento sugli
accordi raggiunti in campo
sindacale, che essi
considerano lo strumento più
idoneo per la
regolamentazione dei
rapporti dei propri
associati con le case
mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di
incontrarsi, su richiesta di
una di esse, durante il
periodo di vigenza del
presente accordo, per
esaminare lo stato del
settore, le sue prospettive
nonchè le situazioni di
mercato, anche per i
riflessi che possano
determinarsi sulle
condizioni economiche,
sociali e professionali
della categoria degli agenti
e rappresentanti di
commercio.
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Patto di non concorrenza
Alla cessazione del rapporto, l'agente è normalmente libero
da ogni vincolo nei
confronti dell'ex casa
mandante, può quindi avviare
una propria attività
imprenditoriale anche nella
stessa zona o nel medesimo
settore merceologico,
assumere incarichi per ditte
già concorrenti dell'ex
preponente. L'unico divieto
opponibile all'agente è
quello di compiere atti di
concorrenza sleale, ex art.
2598 c.c. Il patto di
esclusiva esaurisce,
infatti, la sua operatività,
di norma, alla cessazione
del rapporto.
Tuttavia l'art. 1751-bis del codice civile prevede che è
possibile (ma non
obbligatorio) stipulare,
inizialmente o al termine
del rapporto, con decorrenza
dal momento della cessazione
del rapporto, un patto di
non concorrenza, di durata
non superiore a due anni.
Lo scopo del patto è evidentemente di evitare che l'agente
"dirotti" verso altri
prodotti o servizi i clienti
che fino a quel momento
avevano acquistato i
prodotti e/o i servizi della
casa mandante.
Per essere valido, il patto di non concorrenza deve essere
stipulato per iscritto,
essere sottoscritto
dall’agente e deve
riguardare la stessa zona,
clientela e genere di
beni/servizi oggetto del
contratto stipulato con la
casa mandante.
Il patto di non concorrenza si estende anche al divieto di
divulgare notizie aziendali
riservate, quali, ad
esempio, quelle relative ai
piani futuri di penetrazione
commerciale, ai prezzi dei
prodotti, ecc. ..
L'agente può avanzare richiesta di compenso per
l'assunzione dell'obbligo di
non concorrenza: è pertanto
opportuno stabilire
contrattualmente se la
provvigione pattuita tra le
parti remuneri l'agente
anche con riferimento a tale
patto.
In ogni caso, quando cessa il rapporto, l'agente che ha
sottoscritto il patto ha
diritto a percepire
un’indennità di non
concorrenza, che remuneri la
rinuncia dell’agente ad
esercitare la propria
attività, indennità
commisurata alla durata del
patto, alla natura del
contratto e all’indennità di
cessazione del rapporto.
Qualora l’agente violi il patto di non concorrenza, perde
il diritto all’indennità;
qualora l’abbia già
percepita, dovrà
restituirla.
Solo negli AEC del settore industria e delle aziende
artigiane è prevista una
penale a carico dell’agente
che viola il patto di non
concorrenza.
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Mancata iscrizione Albo
Agenti Commercio e suoi
effetti
La Legge 204/1985 prevedeva
com’è noto che affinché il
contratto di agenzia potesse
essere valido, l’agente
doveva essere in possesso
dell’iscrizione a Ruolo
presso la Camera di
Commercio, altrimenti di
incorreva nella nullità del
contratto.
Successivamente a siffatta
normativa nazionale, la
Comunità Europea in data
18/12/86 ha emanato una
direttiva comunitaria n.
86/653/CEE che stabiliva la
validità del contratto di
agenzia, nonostante l’agente
non fosse iscritto a Ruolo
presso la Camera di
Commercio.
E’ noto il contrasto
giurisprudenziale sorto tra
la Direttiva del Consiglio
Europeo e la Disciplina
Nazionale sull’obbligo o
meno da parte degli agenti
di commercio di essere
iscritti al Ruolo della
Camera di Commercio. Tale
controversia è stata risolta
dalla Corte Costituzionale
con sentenza n. 4817 del
18/05/99, ove ormai un
stabile e moderno
orientamento della
Cassazione prevede che
l’inosservanza dell’obbligo
di iscrizione al Ruolo degli
agenti di commercio, ex
legge 204/85, non comporta
più nell’ambito
dell’ordinamento giuridico
italiano la nullità del
contratto di agenzia.
Precisamente venendo a
mancare il divieto di
esercizio per gli agenti non
iscritti, ovviamente viene
meno la causa di nullità dei
contratti con gli agenti non
muniti di iscrizione a
ruolo, ex art. 1418 cod.
civ.
Conseguentemente il
conflitto fra la direttiva
europea e la legge nazionale
viene scavalcato
disapplicando la norma
interna incompatibile. Tale
spiegazione, ormai accettata
dal nuovo indirizzo
giurisprudenziale conferma
che la direttiva ha
efficacia diretta rispetto
alla nuova norma che vieta
agli agenti di commercio di
esercitare l’attività senza
l’iscrizione al Ruolo.
E’ efficace pertanto il
contratto di agenzia
concluso con un agente non
iscritto al Ruolo tenuto
dalle Camere di commercio.
Infatti, la direttiva
86/653/Ce è incompatibile
con la normativa nazionale
che subordina la validità
del contratto di agenzia
all’iscrizione dell’agente,
imponendo al giudice di
applicare le disposizioni di
diritto interno definendole
adeguante alla direttiva.
Importante infine
evidenziare che, ai fini
fiscali, l’agente di
commercio che stipula
regolare contratto di
agenzia non iscritto a
Ruolo, non solo può contare
sulla validità a tutti gli
effetti di legge del
suddetto contratto ma gode
degli stessi benefici
fiscali dell’agente iscritto
a Ruolo.
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Adempimenti fiscali
Iscrizione al Ruolo Agenti
Gli agenti di commercio (gli agenti stranieri che
esercitano nel territorio
italiano con un mandato
rilasciato da impresa
straniera e i subagenti)
sono tenuti ad iscriversi
nell’apposito ruolo agenti e
rappresentanti di commercio,
istituito presso ciascuna
Camera di Commercio.
La legge 3/5/1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di
agente e rappresentante di
commercio» e il relativo
decreto ministeriale
21/8/1985 «Norme di
attuazione della legge
3/5/1985, n. 204»
stabiliscono i criteri per l
'iscrizione al ruolo agenti.
I requisiti di carattere formale, che sono tutti requisiti
necessari, sono:
- essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero
straniero residente in
Italia;
- godere dell’esercizio dei diritti civili;
- non svolgere attività per la quale è richiesta
l'iscrizione nel ruolo dei
mediatori;
- aver assolto gli obblighi scolastici;
- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere condannato per particolari delitti.
I requisiti di carattere professionale sono: l’aver
frequentato con esito
positivo lo specifico corso
professionale, l'essere in
possesso dei titoli di
studio abilitanti (diploma
di scuola superiore ad
indirizzo commerciale,
laurea in materie giuridiche
o economiche) e l'aver
prestato come dipendente la
propria opera con qualifica
di viaggiatore piazzista (o
dirigente o dipendente
qualificato) per almeno due
anni negli ultimi 5.
L'obbligo di iscrizione è richiesto:
- in caso di ditta individuale per il titolare;
- in caso di società in nome collettivo e di società di
capitali per il legale
rappresentante;
-in caso di società in accomandita semplice per i soci
accomandatari .
La società deve comunicare alla C.C.I.A.A. eventuali
variazioni del legale
rappresentante o dei soci
accomandatari per
l'aggiornamento del ruolo.
L 'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l' attività
svolta in qualità di
dipendente e con specifiche
figure professionali.
Inoltre, la legge 204/85 si applica solo per attività
svolte in Italia, per cui
non sono soggetti
all'iscrizione del ruolo gli
agenti e rappresentanti
residenti in Italia che
esercitano solo all'estero,
anche se con mandati
rilasciati da imprese
italiane.
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Iscrizione al Registro delle
imprese
Il registro delle imprese
costituisce l'anagrafe
economica delle imprese:
entro 30 giorni dall'inizio
dell'attività, tutti gli
agenti e rappresentanti di
commercio, siano essi
persone fisiche o società,
sono tenuti ad iscriversi.
Il richiedente presenta
domanda alla Camera di
Commercio della provincia,
in via telematica se
società, oppure allo
sportello se persona
fisica, secondo il modello
apposito.
Gli agenti sono poi tenuti a
comunicare, modificazioni,
sedi secondarie, cessazioni,
scioglimenti, liquidazioni,
trasferimenti, ecc. (entro
30 giorni dal loro
verificarsi).
Tutti coloro che risultano
iscritti al registro delle
imprese al 1º gennaio di
ogni anno e le nuove imprese
iscritte nel corso dell'anno
sono tenuti a corrispondere
alla locale C.C.I.A.A. i
diritti camerali.
Le imprese devono versare
l'importo intero, anche se
iscritte al registro solo
per una parte dell'anno.
Il diritto annuale è
determinato con decreto del
Ministero dell'Industria, ma
le singole C.C.I.A.A.
possono incrementare
l'importo.
Il versamento deve essere
effettuato a mezzo modello
F24.
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IVA : dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività
Tali dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni
dal verificarsi dell’evento
all’Ufficio Iva competente o
delle entrate, utilizzando
l’apposito modello (anche
con raccomandata A.R.) o in
via telematica.
E’ possibile rivolgersi anche presso l’ufficio del registro
delle imprese (CCIAA).
Con la dichiarazione iniziale al contribuente viene
attribuito il numero di
partita Iva, che rimarrà
invariato fino alla
cessazione dell’attività e
dovrà essere indicato nelle
fatture, nelle
dichiarazioni, nelle deleghe
di versamento e in ogni
altro documento ufficiale ai
fini Iva.
I codici di attività per gli agenti e i rappresentanti di
commercio sono i seguenti
(ATECO2004):
51.11.0
Intermediari del commercio
di materie prime agricole,
di animali vivi, di materie
prime tessili e di
semilavorati
51.12.0
Intermediari del commercio
di combustibili, minerali,
metalli e prodotti chimici
per l’industria
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali
da costruzione
51.14.0
Intermediari del commercio
di macchine, impianti
industriali, navi e
aeromobili, macchine
agricole, macchine per
ufficio
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per
la casa e ferramenta
51.16.0
Intermediari del commercio
di prodotti tessili,
abbigliamento, ca1za¬ture e
articoli in cuoio, pellicce
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti
ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
51.18.0 Intermediari del commercio specializzati di
prodotti particolari n.c.a.
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta,
cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di
elettronica
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti
farmaceutici e di cosmetici
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature
sportive, biciclette e altri
prodotti n.c.a.
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza
prevalenza di alcuno
Dal 01/01/2008 viene utilizzata la nuova classificazione
delle attività economiche (ATECO
2007).
I nuovi codici di attività per gli agenti e i
rappresentanti di commercio
sono i seguenti:
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e
semilavorate, cuoio e pelli
46.12.01 Agenti e |